Art. 13.
(Disposizioni sull'imposta sul valore aggiunto).

      1. Il secondo periodo dell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitariamente a supporti integrativi o ad altri beni».